L’ex ragioniere capo del Comune di Pescia Fabio Rossi replica al comunicato del Comune sugli avvisi di accertamento :

“Il Comune di Pescia ha replicato circa i dubbi sollevati dall’ex ragioniere Fabio Rossi , sulla legittimità degli avvisi di accertamento dei tributi comunali. Nella replica apparsa su “I love Pescia e “Valdinievole Oggi” non è dato di conoscere l’estensore dell’articolo sottoscritto semplicemente come COMUNE DI PESCIA.
Non posso non esimermi dal confutare quanto rilevato nel medesimo. Il primo periodo corrisponde esattamente ai contenuti dell’art.1, comma 87 della legge 549/95, mentre i tre successivi sono unicamente frutto di opinioni personali dell’autore dell’articolo, non trovando riscontro alcuno nella norma succitata e neppure nelle procedure di riferimento.
La sentenza invocata dal sottoscritto è vero che riguarda un caso di illegittimità riferito ad un avviso emesso da un concessionario autorizzato alla gestione del tributo comunale,ma la sentenza precisa testualmente che “la procedura sancita nella legge 549/95 opera sia nel caso in cui il tributo sia gestito di rettamente dall’Amministrazione quanto in quello in cui il tributo sia gestito da un privato concessionario”.
E’ sconcertante come si vogliano rappresentare i fatti in maniera ingannevole addirittura, negando l’evidenza, con l’aggravante di interpretare la norma ad esclusivo e personale piacimento. Il provvedimento dirigenziale è indispensabile e la sua mancanza rende illegittimo l’atto di accertamento: questa è la verità a nulla valendo i maldestri tentativi di rappresentarne una diversa . L’ammettere l’errore commesso avrebbe come conseguenza la dichiarazione di danno erariale da parte della magistratura contabile, ma questo è un problema che riguarda esclusivamente l’Amministrazione comunale.
Certamente, questa iniziativa della parte pubblica, non solo crea sconcerto e confusione nei cittadini, ma continua a evidenziare una preoccupante precarietà nella gestione dell’azione amministrativa.
Non va dimenticato che ad oggi i tempi di impugnazione degli avvisi di accertamento notificati sono in pratica scaduti, per cui anche se i contribuenti tartassati e sfiduciati, volessero non potrebbero iniziare la procedura del contenzioso tributario”.

Comunicato stampa