Il sig.Fabio Rossi, ex-ragioniere capo del Comune di Pescia. ci ha inviato il seguente comunicato sulla vicenda degli avvisi di accertamento dei tributi locali del Comune di Pescia che volentieri pubblichiamo:
“L’Amministrazione comunale di Pescia ha cercato di sostenere come corretta la procedura adottata dagli uffici nella compilazione degli avvisi di accertamento ici e tarsu notificati ad altrettanti contribuenti. Le argomentazioni apparse sui quotidiani locali non sono per niente convincenti, il loro contenuto molto politico e poco tecnico ha generato solo confusione e malcontento. In modo sbrigativo, ma con la pretesa del trionfo della trasparenza, è stato dichiarato che “ Vista la notevole mole di accertamenti che da quasi dieci anni, vengono emessi dall’ufficio, si è optato per apporre la firma con l’indicazione a stampa del funzionario responsabile del tributo come prescritto dall’art.1, comma 87 della Legge 549/95. Tutti gli avvisi di accertamento notificati negli ultimi dieci anni sono stati redatti e sottoscritti con queste modalità….OMISSIS……” E’ palese che la legge 549/95 consente la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ( in questo caso dottoressa Antonella Bugliani), ma questo è attuabile solo se preventivamente il nome del responsabile autorizzato a tale procedura, sia stato indicato in apposito provvedimento. In sostanza si devono verificare due condizioni affinchè il funzionario possa evitare di firmare materialmente gli avvisi di accertamento sostituendo la firma con la stampa del proprio nominativo: 1) gli atti devono essere prodotti da sistemi informatici automatizzati; 2) il nome del soggetto responsabile deve risultare da un apposito provvedimento di livello dirigenziale, per consentire al contribuente una rapida verifica circa la legittimità dell’atto. La determina in questione non è mai stata adottata per cui ricorrono i contenuti della sentenza nr.9627 del 13.6.2012 con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento dei tributi locali, poichè il nominativo della firma stampata non è stato preventivamente individuato come specificato sopra. Non vi è alcun dubbio che gli avvisi di accertamento emessi prima e dopo siano nulli per manifesta mancanza di un elemento essenziale quale la sottoscrizione e pertanto sono impugnabili nei tempi e nei modi previsti dalle procedure. L’Amministrazione comunale ha il dovere di ammettere l’errore commesso ed adottare, pertanto, un provvedimento di annullamento di tutti gli avvisi illegittimi”.
Co9municato stampa