La seconda rata dell’IMU NON E’ DOVUTA per:

 
  • Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principali nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
  • Casa coniugale assegnata al coniuge con provvedimento emanato a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. (Si intende che l’IMU non è dovuta per la quota spettante al coniuge assegnatario. Qualora sullo stesso immobile fossero posseduti diritti reali da altri soggetti non residenti, per questi continuerebbe l’obbligo del versamento dell’imposta).
  • Unità abitative (purché non censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) possedute e non concesse in locazione da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In pratica, per questo tipo di abitazioni, non sono più richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per essere considerate quali abitazioni principali. Si intende che l’agevolazione vale per non più di un immobile oltre pertinenza.
  • I terreni agricoli, che siano, posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
  • I fabbricati rurali strumentali. Si ricorda, peraltro, che tale tipologia di fabbricati è stata sempre esente ai fini IMU a norma dell’art. 9 comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011 (relativo ai Comuni classificati montani o parzialmente montani).
 

Si ricorda inoltre che già in base all’art. 2 comma 1 del D.L. n. 102 del 31/8/2013, non è dovuta la seconda rata IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Diversamente da quanto è avvenuto in occasione della prima rata

La seconda rata IMU E’ DOVUTA per:

  • Tutte le altre tipologie di terreni, coltivati o meno, NON posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) inscritti alla previdenza agricola (per questa casistica era dovuta anche la prima rata).
  • Abitazioni principali e relative pertinenze (per le quali il nostro Comune aveva stabilito un’aliquota maggiorata dello 5,5 per mille) calcolando il 40% della differenza tra l’aliquota deliberata dal Comune e l’aliquota di legge (4 per mille).
 

In pratica, si calcola prima l’imposta che sarebbe dovuta con aliquota 5,5 per mille togliendo la detrazione, poi si calcola l’imposta con l’aliquota di legge del 4 per mille  togliendo la detrazione.  Si  procede quindi al versamento del 40% calcolato sulla differenza fra le due imposte.
Non è previsto l’invio di alcun bollettino e ogni cittadino dovrà provvedere come al solito a compilare il proprio modulo F24.
Il versamento di questa parte dell’imposta dovrà essere effettuato obbligatoriamente entro il 24 gennaio 2014.

 

 Fonte : Comune di Pescia