Il Sindaco con Ordinanza n. 107 del 22.12.2020, ha ritenuto di dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere o case di riposo e di tutti in quei luoghi in cui gli stessi si ritirano, e di preservare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consente l’accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici.
Anche e soprattutto per evitare spostamenti nonché assembramenti in attuazione all’ultimo D.P.C.M. del 18 dicembre 2020, “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19″, ordina il divieto di utilizzare articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo ad una distanza inferiore am.150 da Ospedali, Case di Cura, Case di Riposo, ricoveri zootecnici per la tutela degli animali d’affezione (canili, etc).
Nel contempo vieta articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo in prossimità di: cassonetti di raccolta rifiuti, aree di deposito rifiuti, in presenza di sostanze e depositi di materiale infiammabile, scuole, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti in aree pubbliche.
E’ altresì fatto divieto di utilizzare articoli pirotecnici, diversamente da quanto prescritto in etichetta, in luoghi pubblici, luoghi privati aperti al pubblico, in luoghi privati laddove possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o privati appartenenti a terzi non consenzienti.
Nell’ordinanza qui di seguito, tutti i dettagli.
Ordinanza n. 107 del 22.12.2020 (143.51 KB)
Fonte : Comune di Pescia