I soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni e/o integrazioni, inviandole all’indirizzo e.mail info@comune.pescia.pt.it , oppure consegnandole in forma cartacea all’Ufficio Relazione con il Pubblico (URP), posto in Piazza Mazzini 11, entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 25 novembre 2013.

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia
OGGETTO: Procedura di consultazione per l’approvazione del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici
AVVISO PUBBLICO
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
VISTO l’art. 54 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 per cui “Ciascuna pubblica amministrazione
definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio
organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e
specifica il codice di comportamento di cui al comma 1 ………..”;
RICHIAMATO il D.P.R. 16/4/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”;
VISTE le “ Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni” emanate dalla CIVIT;
INFORMA
Che sul sito internet comunale, all’indirizzo www.comune.pescia.pt.it, alla sezione Comune
alle voce Bandi Avvisi e concorsi e alla sottovoce Altri Avvisi, è pubblicata la bozza di
codice di comportamento dei dipendenti comunali redatta in applicazione delle normative
sopra richiamate;
AVVISA
Che chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e/o integrazioni a detto codice,
inviandole all’indirizzo e-mail info@comune.pescia.pt.it , oppure consegnandole in forma
cartacea all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), sito in Piazza Mazzini, n. 11, entro e
non oltre il 25 novembre p.v. Delle proposte ed osservazioni presentate nei termini sarà
tenuto conto per la redazione definitiva del codice di comportamento e relazione illustrativa
allo stesso, da approvare entro il 15 dicembre p.v.
Dalla casa comunale, 12/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Sbragia
Firmato all’originale

CODICE DI COMPORTAMENTO
ART.1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce, ai fini
dell’art.54 D.Lgs.165/2001, sulla base del D.P.R. 62/2013 e delle “Linee Guida” emanate
dalla CIVIT, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti del
Comune di Pescia sono tenuti ad osservare.
ART.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Codice si applica ai dipendenti del Comune, il cui rapporto di lavoro è
disciplinato in base all’art.2, commi 2 e 3, del D.Lgs.165/2001.
2. Il presente Codice, per quanto compatibile, trova applicazione anche nei confronti di tutti i
collaboratori o consulenti del Comune, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a
qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle
autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici
di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione; a tal fine, negli atti di
incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi o
lavori, l’Amministrazione inserisce apposito richiamo al presente Codice ed alla sua
applicabilità al rapporto dedotto in contratto, con previsione, nei casi di accertata grave
violazione, di clausole di risoluzione del contratto o decadenza del rapporto.
3. Il presente Codice trova altresì diretta applicazione per i dipendenti delle Aziende speciali
ed Istituzioni di cui all’art.114 T.U.E.L.267/2000.
ART.3 – PRINCIPI GENERALI
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo il Comune e la Nazione con disciplina ed
onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità
dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge,
perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è
titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità,
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e
imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio, evita
situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o
nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri
pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono
stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima
economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello
svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi,
che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la piena
parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che
abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che comportino
discriminazioni basate sul sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche,
lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza
nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri
diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre
pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e
dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
ART.4 – REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITA’
1. Il dipendente non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali od altre utilità né compensi
che non siano previsti per legge o per contratto di lavoro.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico
valore effettuati in via del tutto occasionale nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e
nell’ambito delle consuetudini. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il
fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali od altre utilità,
neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o aver compiuto un atto del
proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti
all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti é o sta per essere chiamato a svolgere o a
esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o
indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore, comunque in via del
tutto occasionale e nell’ambito di ricorrenze, relazioni di cortesia o consuetudini. Nello
stesso modo e con gli stessi limiti il dipendente non offre regali od altre utilità ad un proprio
sovraordinato.
4. I regali o le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a
cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a
disposizione dell’amministrazione che, in via prioritaria, deve restituirli al donante. In
alternativa, il dipendente che ha ricevuto il regalo o altra utilità può restituirlo direttamente al
donante, informandone immediatamente e per scritto il Sindaco e il dirigente di riferimento.
Ove, per qualunque ragione, non sia possibile o difficoltosa la restituzione, il bene regalato
è messo a disposizione dell’amministrazione che, con atto motivato, potrà utilizzarlo per fini
istituzionali o per la sua devoluzione in beneficenza.
5. Ai fini del presente articolo, per regali od altre utilità di modico valore si intendono quelle di
valore non superiore, in via orientativa, a 50 euro, anche sotto forma di sconto. Il valore è
riferito al singolo regalo, nella considerazione che lo stesso può essere accettato solo in via
del tutto occasionale e nell’ambito di relazioni di cortesia o consuetudini, quali festività e/o
particolari ricorrenze. E’ pertanto esclusa e vietata l’abitualità nella ricezione di regali o altre
utilità, nel qual caso i regali sono tutti illeciti, ancorché di valore singolarmente inferiore ai
50 euro. E’ in ogni caso esclusa e vietata l’accettazione di regali sotto forma di somme di
denaro per qualunque importo.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati senza la preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione ai sensi dell’art.53 comma 5 del D.Lgs.165/2001;
all’atto della richiesta di autorizzazione il dipendente dovrà attestare che il soggetto privato
presso il quale intende svolgere la collaborazione non abbia in corso o non abbia avuto nel
biennio precedente la domanda di autorizzazione, un interesse economico significativo in
decisioni o attività inerenti l’ufficio di appartenenza. A titolo meramente esemplificativo e
ferma restando la piena discrezionalità di giudizio dell’Amministrazione, sono considerati
interessi economici significativi l’affidamento di concessioni, autorizzazioni o permessi che
comportino arricchimento patrimoniale o esercizio di attività economiche, affidamenti di
incarichi di consulenza o collaborazione professionale, affidamento di appalti o cottimi
fiduciari per forniture di beni o servizi o per l’esecuzione di lavori e, comunque, ogni
decisione di carattere anche parzialmente discrezionale e non vincolato per legge. In
mancanza della dichiarazione del dipendente o nel caso di attività per cui l’Amministrazione
giudichi significativi gli interessi economici, l’autorizzazione non può essere rilasciata e il
dipendente non può accettare l’incarico.
7. Sulla corretta applicazione del presente articolo vigila il dirigente del servizio di riferimento
e, per i dirigenti, il Segretario Generale.
ART.5 – PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al
responsabile dell’ufficio di appartenenza o, nel caso dei dirigenti, al Segretario Generale, la
propria adesione od appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal
loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo
svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti
politici o a sindacati. A titolo meramente indicativo si considerano interferenti con le attività
d’ufficio gli scopi previsti nell’atto costitutivo o nello statuto dell’associazione od
organizzazione che trattino le stesse materie di competenza dell’ufficio e che siano
suscettibili di creare vantaggi alla stessa organizzazione o associazione.
2. Il dipendente deve effettuare la comunicazione di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente codice o entro 30 giorni dalla data di adesione. Il termine di
30 giorni è a carattere perentorio, per cui la mancata o ritardata comunicazione
costituiscono illecito disciplinare.
3. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né
esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
ART.6 – COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSE
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi e regolamenti, il dipendente,
all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per scritto il dirigente di riferimento di tutti i
rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti
che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere resa:
a) Ogni volta che il dipendente è stabilmente assegnato ad ufficio diverso da quello di precedente
assegnazione e nel termine di trenta giorni dalla stessa assegnazione;
b) Entro il 31 gennaio di ogni anno, anche mediante conferma o aggiornamento di dichiarazione
precedentemente resa.
3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni
in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi personali, del coniuge, di conviventi,
di parenti o affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi
natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori.
ART.7 – OBBLIGO DI ASTENSIONE
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero dei suoi parenti e affini entro il secondo grado, del
coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o il convivente more
uxorio abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero
di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza.
2. L’obbligo di astensione, anche ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90, in relazione al
precedente comma 1 ed al comma 3 del precedente art.6, deve essere valutato in
riferimento alla effettività del conflitto di interessi che, anche in via potenziale, sia
suscettibile di intaccare l’imparzialità delle decisioni o della partecipazione al procedimento.
3. Nel caso di verifichi un caso che concreti la fattispecie di cui al comma 1 del presente
articolo o del comma 3 del precedente art.6, il dipendente informa per scritto il dirigente
competente, a cui è rimessa la valutazione della sussistenza o meno del conflitto di
interessi o la rilevanza o meno dello stesso ai fini della decisione o partecipazione al
procedimento; la decisione del dirigente è comunicata per scritto al dipendente che è
tenuto ad attenervisi. Per i dirigenti decide il Segretario Generale.
4. I casi di astensione per conflitto di interessi sono comunicati da parte del dirigente
competente o del Segretario ai servizi del personale, che li raccolgono redigendo
annualmente un elenco delle casistiche comunicate.
ART.8 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti
nell’amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano
della prevenzione della corruzione, con particolare riferimento agli obblighi e termini per la
comunicazione dei dati e segnalazioni soggetti a pubblicazione in ottemperanza alle
disposizioni sulla trasparenza; presta la sua collaborazione al responsabile della
prevenzione della corruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria,
segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione
di cui sia venuto a conoscenza.
2. La segnalazione al proprio superiore gerarchico di eventuali situazioni di illecito, libera il
dipendente da ogni ulteriore obbligo. Allo stesso dipendente sono riconosciute le tutele
specificate nel piano di prevenzione della corruzione in relazione all’art.55 bis del
D.Lgs.165/2001.
ART.9 – TRASPARENZA E TRACCIABILITA’
1. Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo al
Comune secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione
nella elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di
pubblicazione sul sito istituzionale. A tal fine adempie con scrupolo e diligenza e nel rispetto
dei termini fissati, alle richieste ed indicazioni del responsabile della trasparenza, al fine di
tenere costantemente aggiornato il sito istituzionale e di adempiere nei tempi dovuti alle
comunicazioni agli organismi di controllo.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi,
garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la
replicabilità. Non è pertanto ammesso che una qualsiasi fase di un procedimento sia
adempiuta in modo “verbale” senza supporto di adeguata documentazione, fatti comunque
salvi i casi di estrema ed inderogabile urgenza da cui possa derivare danno
all’amministrazione; in tal caso eventuali interventi o iniziative prese d’urgenza dovranno
essere documentate a consuntivo.
ART.10 – COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio
delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre
nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro
comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.
2. I comportamenti che possano nuocere all’immagine dell’Amministrazione, a parte far
indebitamente valere la propria posizione per scopi personali, sono tutti quei
comportamenti che siano contrari al necessario decoro richiesto ad un pubblico
dipendente, quali atteggiamenti maleducati, tracotanti o irrispettosi nei confronti di terzi,
anche in rapporti di carattere privato, da cui possa in qualunque modo derivare danno
d’immagine all’amministrazione.
ART.11 – COMPORTAMENTI IN SERVIZIO
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo come fissati dalla
legge o pubblicati sul sito internet istituzionale, il dipendente, salvo giustificato motivo, non
ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di
attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza. I diretti superiori gerarchici vigilano su
eventuali deviazioni dovute a negligenza di alcuni dipendenti e, nel rispetto di una equa
distribuzione dei carichi di lavoro, disciplinano anche per le vie brevi eventuali conflitti di
competenze fra i loro subordinati, che sono tenuti ad adeguarsi immediatamente alle
disposizioni impartite. I conflitti di competenza fra i dirigenti sono risolti dal Segretario
Generale.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto
delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro. In
particolare, nessun tipo di permesso di astensione dal lavoro può essere fruito se non
autorizzato preventivamente, salva diversa disposizione di legge o di contratto.
3. Il dipendente utilizza il materiale e le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i
servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione. Il
dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’amministrazione a sua disposizione soltanto per
lo svolgimento di compiti d’ufficio, secondo i limiti e le modalità operative stabilite
dall’amministrazione ed astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio. In ogni
caso, anche in mancanza di specifiche disposizioni, il dipendente è tenuto ad utilizzare
qualunque bene di proprietà o a disposizione dell’amministrazione con la diligenza del buon
padre di famiglia, secondo principi di economicità ed oculatezza e solo per ragioni di
servizio.
ART.12 – RAPPORTI CON IL PUBBLICO
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo
ben visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione
dall’amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio anche in considerazione della
sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e,
nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta
elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia
competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al funzionario o
ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul
segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento.
Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo
diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’amministrazione,
l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il
dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
Il dipendente rispetta scrupolosamente i termini per l’adempimento delle pratiche fissati dal
proprio superiore e, se responsabile del procedimento, rispetta i termini per la conclusione
dei procedimenti come stabiliti dall’amministrazione o fissati dalla legge.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali,
il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive o denigratorie nei confronti
dell’amministrazione, quale applicazione dei generali doveri di lealtà e correttezza nei
confronti dell’amministrazione stessa.
3. Il dipendente addetto ad una attività che fornisce servizi al pubblico, cura il rispetto degli
standard di qualità e di quantità fissati dall’Amministrazione anche nelle apposite carte dei
servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli
utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di
prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui
inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad
atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle
disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli
interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.
Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità
stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’amministrazione.
5. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di trattamento dei dati
personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non
accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali,
informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia
competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne,
che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente del Comune.
ART.13 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI
1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente
articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell’art.19, comma
6, del D.Lgs.165/2001 e dell’art.110 del T.U.E.L.267/2000, ai soggetti che svolgono funzioni
equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche,
nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento
dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnanti e adotta un comportamento organizzativo
adeguato per l’assolvimento dell’incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’Amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il
secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o
economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano
coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l’ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni
sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti
all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. Le comunicazioni,
indirizzate al Sindaco e al Responsabile della trasparenza, devono essere effettuate nei
termini e con le modalità di cui al precedente art.6 comma 2.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare
e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione
amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano
utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
Vigila altresì sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed
incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di “doppio
lavoro”.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella
struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i
collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla
formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle
differenze di genere, di età e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di
lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a
sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per
quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura a cui è preposto con
imparzialità e rispettando le indicazioni e i tempi prescritti, con criteri di differenziazione
basati sul merito.
ART.14 – CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto
dell’amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre
a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione,
né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente
comma non si applica ai casi in cui l’amministrazione abbia deciso di ricorrere all’attività di
intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai
sensi dell’art.1342 del codice civile (Contratto concluso mediante moduli o formulari). Nel
caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento
o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare
all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo
verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art.1342 del codice civile, con persone fisiche o
giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne
informa per scritto il dirigente dell’ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per scritto il
Segretario Generale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali
nelle quali sia parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su
quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per scritto, il proprio
superiore gerarchico o funzionale.
ART.15 – RESPONSABILITA’ E SANZIONI
1. Ai sensi dell’art.55 comma 6 del D.Lgs.165/2001, vigilano sull’applicazione del presente
codice i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno per le
rispettive competenze e l’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari.
2. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai
doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute
nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione
della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile
del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del
procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni.
3. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del
comportamento ed all’entità del pregiudizio, anche d’immagine, derivatone al decoro e al
prestigio dell’amministrazione. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi, con particolare riferimento ai codici disciplinari di cui
all’art.7 CCNL 22/2/2010 per i dirigenti e all’art.3 CCNL 11/4/2008 per gli altri dipendenti.
4. Le sanzioni disciplinari di carattere espulsivo per la violazione del presente Codice, ferma
restando la valutazione in relazione alla gravità dell’illecito, sono applicabili solo nei
seguenti casi:
a) Violazione degli obblighi di cui all’art.4, commi 1, 2 e 3, qualora concorrano la non modicità del
valore del regalo o delle altre utilità e l’immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di
un atto o di un’attività tipici dell’ufficio;
b) Violazione dell’art.5 comma 3, qualora la costrizione o pressione sia tale determinare uno stato
di soggezione psicologica nel soggetto passivo dell’illecito;
c) Violazione dell’art.14 comma 2, primo periodo, valutata in relazione a quanto disposto dal
comma 3 del presente articolo;
d) Recidiva negli illeciti di cui agli artt.4 comma 6, 6 comma 3 esclusi i conflitti meramente
potenziali, e 13 comma 9 primo periodo.
5. Resta ferma la comminazione del licenziamento con o senza preavviso per i casi già
previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, così come restano fermi gli
ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici
dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
6. Gli obblighi e le ipotesi di responsabilità previsti dal presente Codice integrano quelle
previste dalla legge e dai codici disciplinari dei CC.CC.NN.LL., le cui sanzioni sono
applicabili con il procedimento previsto dall’art.55 bis del D.Lgs.165/2001.
ART.16 – DISPOSIZIONI FINALI
1. L’amministrazione dà la più ampia diffusione del presente Codice, pubblicandolo sul proprio
sito internet istituzionale, nonché trasmettendolo tramite e-mail o altra idonea forma a tutti i
propri dipendenti. Contestualmente sono informati della possibilità di consultare e scaricare
il Codice di comportamento tutti i titolari di contratti di consulenza o collaborazione a
qualsiasi titolo, anche professionale, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta
collaborazione dei vertici politici dell’amministrazione, nonché i collaboratori a qualsiasi
titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell’amministrazione.
2. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, dell’atto di
conferimento dell’incarico, l’amministrazione consegna ai nuovi assunti, con rapporti
comunque denominati, copia del presente Codice di comportamento, facendo sottoscrivere
apposita dichiarazione, anche interna al contratto di assunzione. Il presente comma non si
applica agli incarichi di natura professionale, per i quali trova applicazione la previsione di
cui al precedente art.2 comma 2.

Fonte : Comune di Pescia