Il Tribunale di Pistoia, in persona del dott. Nicola Latour, con sentenza n. 613del 29.06.2022, ha rigettato l’appello proposto da Publiacqua contro la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia, che aveva accolto il ricorso presentato dal sig. Giovanni Carangelo, abitante in zona Le Querci, ed ha confermato la non debenza degli importi richiesti da Publiacqua a titolo di quota di tariffa per la depurazione, in base alla legge n.13 del 2009, riconoscendo il conseguente diritto dell’utente al rimborso degli importi indebitamente corrisposti, a far data dal 2015, relativi anche a periodi precedenti.

La causa aveva preso il via dal ricorso presentato al Giudice di Pace di Pistoia dal sig. Giovanni Carangelo, patrocinato dall’avv. Sandro Ponziani, del Foro di Perugia, al quale era stata addebitata, pur non essendo servito da nessun impianto di depurazione, la quota di tariffa relativa alla depurazione ( non dovuta in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, che ha dichiarato la illegittimità di tale balzello, in mancanza del relativo servizio).

Tale quota era stata richiesta al sig. Carangelo, ed anche a molti altri utenti, non serviti da depurazione, anche retroattivamente (con riferimento al periodo decorrente dal 2010 in poi), asserendo che pur non essendo presente il servizio di depurazione, erano comunque stati avviati i progetti per i lavori relativi all’adeguamento del depuratore, e che pertanto la relativa quota doveva ritenersi dovuta.

Nei confronti delle pretese di Publiacqua, il sig. Carangelo ha sostenuto invece che il richiamo alla legge n.13/2009 era infondato, in quanto non erano stati rispettati i tempi programmati per i lavori, ed in quanto Publiacqua era venuta meno ai doveri di informazione nei confronti degli utenti, imposti dalla stessa legge.

Publiacqua dal canto suo, chiedeva il rigetto della richiesta ed anche che il Giudice condannasse l’utente a pagare quelle quote di tariffa per la depurazione, che ancora non erano state corrisposte, in quanto autoridotte per protesta dal sig. Carangelo.

Il Giudice di Pace di Pistoia, in persona della Dott.ssa Silvia Facchini, aveva però accolto quanto sostenuto dall’Avv.Ponziani, con particolare riguardo al mancato rispetto della tempistica prevista per la progressione dei lavori, nonché alla “ censurabile condotta di cattiva informazione dell’utente, al quale fino alla fine del 2015 era stato oltretutto comunicato che non era in essere alcuna attività di progettazione, realizzazione o completamento di impianti di depurazione”, salvo poi richiedere la relativa tariffa retroattivamente per i cinque anni precedenti.

Conseguentemente, il Giudice aveva dichiarato non dovute tutte le somme richieste da Publiacqua a partire dalle fatture del 2015, ex legge n.13/2009, nonché quelle successive con causale “depurazione”, condannando altresì la stessa Publiacqua alla spese di giudizio.

Contro tale sentenza, Publiacqua aveva presentato appello al Tribunale di Pistoia, sostenendo che il Giudice di primo grado non avrebbe ben valutato la questione, e che la depurazione doveva essere pagata anche se il depuratore non era stato messo in esercizio.

Senonchè il Tribunale, all’esito del procedimento, ha accolto gli argomenti sostenuti dall’avv. Ponziani per Carangelo, ed ha osservato, in particolare, che a prescindere dalla questione relativa al difetto di informativa da parte di Publiacqua (che fino al 2015 aveva segnalato in bolletta che non era in corso nessuna attività di progettazione realizzazione, completamento del depuratore), il Gestore non ha fornito prova del rispetto dei tempi programmati per la programmazione, realizzazione e messa in esercizio del depuratore, rispetto “che costituisce uno degli elemento costitutivi della pretesa”, tant’é che ancora oggi, nella zona ove è ubicata l’utenza, la depurazione non è funzionante.

Del resto, osserva la sentenza, la ratio della legge è quella di addossare sull’utente gli oneri relativi all’attivazione della depurazione solo a condizione che le procedure siano eseguite nei tempi stabiliti, al fine di non gravare ad libitum l’utente di una tariffa relativa ad un servizio di cui non sta usufruendo e di cui non usufruirà secondo tempistiche certe, per ritardi nell’esecuzione degli interventi a lui non imputabili.

Infine la sentenza, oltre a rigettare l’appello, e confermare la sentenza impugnata, ha condannato Publiacqua al pagamento delle spese di causa, ed ad un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

La sentenza assume pertanto una particolare importanza, per tutti gli utenti di Publiacqua non serviti da impianti di depurazione funzionanti ( che si calcola siano diverse migliaia), i quali potranno ora far valere nei confronti del gestore il diritto al rimborso delle somme indebitamente corrisposte.

Acquabenecomune Pistoia e Valdinievole

comunicato stampa