Il sindaco di Pescia Oreste Giurlani l’aveva ribadito più volte e il provvedimento è ora stato portato dall’amministrazione e votato positivamente dal consiglio comunale, nell’ultima seduta.
Per effetto dell’approvazione consiliare, dal 2020 l’applicazione delle regole della Tari per le aziende agricole e i produttori florovivaisti sarà più semplice e con esse il pagamento del tributo per tutto il comparto.
In particolare il consiglio comunale si è espresso sulla modifica dell’articolo 7, segnatamente sulle esenzioni e riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio.
Per effetto di questa modifica regolamentazione, si rafforza il concetto dell’esenzione anche per i locali e le aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra, tranne le aree adibite alla vendita, sempre a condizione che ci siano le necessarie dichiarazioni previste dalla legge.
Una questione che è stata al centro di due sentenze della commissione tributaria che sono state favorevoli all’amministrazione comunale e che ribadiscono che i presupposti per avere le riduzioni e esenzioni sono strettamente legati alle dichiarazioni originarie e di variazione annuale, come previsto dalla normativa attuale.
“Abbiamo mantenuto gli impegni presi con i coltivatori e le associazioni che li rappresentano – commenta il sindaco di Pescia Oreste Giurlani- anche se qualcuno ha tentato, nei mesi scorsi, di diffondere notizie false e confondere le acque . Noi andiamo avanti dialogando con le aziende per trovare le giuste soluzioni rispetto alle esigenze di un comparto determinante nel nostro sistema economico, tenendo aperto il tavolo che abbiamo appositamente costituito”.
Su questo tema è stata convocata un apposito incontro per Giovedi 17 Ottobre 2019, alle ore 15, presso la sede comunale.
Per comodità riportiamo il testo integrale dell’articolo 7. In neretto le parti modificate .
Art.7
ESENZIONE/ RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI
SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 1, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:
1. a) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari;
2. b) Le superfici adibite all’allevamento degli animali;
3. c) Locali ed aree destinate alla coltivazione , comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali “adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all’esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floroagricolevivaistiche (generi alimentari, fiori, piante) ;
1. d) Le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, adibite come
attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e
ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di
riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie
infettive;
Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le
cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le
sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende
applicabile l’esclusione del tributo;
2. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti
nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, e delle aree scoperte, funzionalmente ed
esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera
rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando
l’assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati;
3. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività, vi
siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di
rifiuti urbani, assimilati e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e
pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è
calcolata forfettariamente applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali
di abbattimento di seguito indicate:
Falegnamerie -30%
Officine lavorazione materiali ferrosi -30%
Autocarrozzerie e Lavorazioni Materiali Lapidei -50%
Autofficine per la riparazione veicoli -30%
Autofficine di elettrauto -30%
Gommisti -30%
Distributori carburanti -30%
Fonderie – 70%
Autolavaggi -30%
Tipografie -20%
Laboratori di analisi, odontotecnici, veterinari -20%
Laboratori fotografici -30%
Lavanderie – 20%
Locali dell’industria chimica per la produzione di beni – 20%
Locali dell’industria tessile -20%
Locali ove si producono scarti di origine animale -20%
Florovivaismo -50%
Industria Cartaria -40%
4. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell’esercizio di attività diverse da quelle sopraindicate
indicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 20%;
5. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:
6. a) commi 1 e 2: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di
attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché
le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze , specificandone il perimetro mediante
documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai
sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed
individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati agli
urbani o pericolosi;
1. b) commi 3 e 4: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di
attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché
le superfici occupate indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli
urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
1. c) produrre entro il termine di presentazione del modello MUD la documentazione attestante lo
smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei
rifiuti speciali distinti per codice CER;
6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente
sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino
a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione;
7. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi
non siano in regola con il pagamento del tributo.
stampa giurlani
Comunicato stampa