Si Informa che, ai sensi dell’art. 1 delD.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e ulteriormente modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio del servizio di trasporto pubblico organizzato per portatori di handicap di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che sitrovino in
condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
Per poter fruire di detta opportunità, è necessario far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste l’elettore risulta iscritto, nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione:
a) una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa, allegandovi copia della tessera elettorale;
b) un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASL in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui in premessa con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito il certificato deve attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.